(massima n. 1)
La cessione del contratto di locazione di immobile urbano adibito ad attivitā imprenditoriale, in connessione con la cessione o locazione dellazienda ivi esercitata, per esser opponibile al locatore, gli deve esser comunicata dal conduttore (art. 36 legge 27 luglio 1978 n. 392) - anche con modalitā diverse dalla raccomandata con ricevuta di ritorno, non prescritta a pena di nullitā, purché idonee a consentire la conoscenza della modifica soggettiva del rapporto - e pertanto non č efficace nei confronti del locatore la cessione comunicatagli da un altro soggetto, sia pur esso il difensore del conduttore, nel giudizio pendente nei confronti del medesimo.