(massima n. 2)
Costituisce questione che impone, ai sensi dell'art. 73 del c.p.a., la fissazione di apposita udienza, la circostanza che il giudice di primo grado abbia proceduto ad una riqualificazione di una pluralitą di atti resi dalla P.A. e gravati e che detta riqualificazione sia avvenuta a dispetto non soltanto del tenore letterale degli atti amministrativi suddetti, emessi dalla P.A., ma anche di quanto dalla stessa P.A. sostenuto nel corso del giudizio di primo grado; va pertanto annullata con rinvio, ai sensi dell'art. 105 comma 1, c.p.a., una sentenza che abbia riqualificato i provvedimenti impugnati, non preceduta dalla fissazione di apposita udienza e dall'assegnazione alle parti di un termine per controdedurre al riguardo.