(massima n. 1)
La previsione di un ulteriore termine per le memorie di replica di cui all'art. 73, c.p.a., ha la funzione di consentire alle parti di replicare alle memorie degli avversari e di evitare l'inconveniente del vecchio sistema, in cui alle difese esposte solo nell'ultima memoria (che a volte contiene le uniche argomentazioni difensive di controparte) era possibile replicare solo oralmente in udienza. Tuttavia, tale ratio consente di utilizzare il termine per le repliche solo quando la controparte abbia depositato una memoria finale nel termine di trenta giorni (quindici nel rito abbreviato), previsto dall'art. 73, comma 1.