(massima n. 1)
Va respinta in primo grado ed in sede di appello accolta l'istanza cautelare ai soli fini della fissazione urgente del merito, nel caso di impugnazione di gara d'appalto relativa alle procedure per l'aggiudicazione del servizio di Tesoreria di un comune capoluogo di provincia: in particolare, il criterio di attribuzione dei punteggi previsto dalla legge di gara per i primi due elementi di valutazione delle offerte ("tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria" e "tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa che possono essere detenute presso il tesoriere"), tale da comportare una differenza di trenta punti fra la migliore e la peggiore offerta, anche nel caso in cui partecipassero alla gara solo due concorrenti, appare frutto di una discrezionalità amministrativa esercitata in modo non manifestamente illogico, bensì coerente con la finalità di incentivare al massimo grado i concorrenti ad offrire i tassi più vantaggiosi per l'amministrazione. Inoltre, che la commissione di gara non poteva legittimamente disattendere le previsioni della lex specialis né introdurre autonomi criteri o sub-criteri di valutazione delle offerte. Avuto riguardo all'interesse strumentale fatto valere ed allo stato della procedura di affidamento, appare opportuna nonché sufficiente ad adeguatamente tutelare l'interesse del ricorrente in primo grado, la fissazione in via prioritaria dell'udienza di trattazione del merito del ricorso di primo grado.