(massima n. 1)
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, la clausola contrattuale avente per oggetto la preordinata maggiorazione annua del canone - in misura fissa o percentuale - a partire dal primo anno dopo la stipulazione di un contratto di durata legale deve considerarsi illegittima per violazione dellart. 32 della L. n. 392/1978, (nella sua formulazione originaria) se risulti che le parti abbiano in realtą perseguito surretiziamente lo scopo di neutralizzare soltanto gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo i limiti posti da tale norma e incorrendo cosģ nella sanzione di nullitą prevista dal successivo art. 79, primo comma, della stessa legge.