(massima n. 1)
In materia di riunione di ricorsi per connessione, il giudice gode di un potere ampiamente discrezionale ai sensi dell'art. 52 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, salva l'ipotesi di cause connesse con un rapporto di pregiudizialitą tale da non consentire di decidere i ricorsi separatamente.