(massima n. 1)
La riunione dei ricorsi (salva l'ipotesi di più appelli rivolti contro la stessa sentenza) costituisce esplicazione di un potere discrezionale del giudice il cui esercizio sfugge al sindacato delle parti, essendo ancorato alle sole esigenze di economia e di speditezza processuale. La riunione infatti lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e la posizione delle parti in ciascuno di essi, per cui alcun nocumento effettivo può derivare alle parti dalla disposta riunione.