(massima n. 1)
L'art. 70 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) conferisce al Giudice Amministrativo il generale potere discrezionale di disporre la riunione di ricorsi connessi con la conseguenza che, ove si tratti di cause connesse in senso oggettivo o soggettivo, č al Giudice Amministrativo di secondo grado che compete il potere di riunire appelli contro pił sentenze in funzione dell'economicitą e della speditezza dei giudizi, nonché al fine di prevenire la possibilitą di contrasto tra giudicati.