(massima n. 1)
Nel caso in cui il locatore non destini l’immobile, entro sei mesi dalla acquisita disponibilità, all’uso in relazione al quale aveva ottenuto il rilascio ai sensi dell’art. 29 legge 392 del 1978, le sanzioni civili previste dall’art. 31 della stessa legge (ripristino del rapporto di locazione o risarcimento) non sono connesse ad un criterio di responsabilità oggettiva, né sussiste una presunzione assoluta di colpa, bensì solo una presunzione iuris tantum, con la conseguenza che il locatore - sul quale grava il relativo onere - ben può provare l’esistenza del caso fortuito o della forza maggiore, ovvero di altre giuste cause idonee ad escludere l’imputabilità del ritardo a dolo o colpa.