(massima n. 2)
Nel giudizio amministrativo la disciplina di cui all'art. 67 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), in tema di consulenza tecnica d'ufficio - connotata da un articolato contraddittorio tra consulente d'ufficio e consulenti di parte - non si applica all'istituto della verificazione, disciplinata dal precedente art. 66 CPA, attesa la diversitą dei due istituti, non solo sul piano soggettivo, ma anche sul piano oggettivo e funzionale, consistendo la verificazione in un mero accertamento a funzione descrittiva ed illustrativa per completare la conoscenza dei fatti che non siano desumibili dalle risultanze documentali, mentre la consulenza tecnica d'ufficio si estrinseca in una vera e propria valutazione non meramente ricognitiva di questioni di fatto, la cui risoluzione presuppone specifiche cognizioni di ordine tecnico, da utilizzare ai fini della decisione (Conferma della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, sez. II, n. 1956/2012).