(massima n. 1)
Nel giudizio amministrativo, la verificazione (art. 66 D.Lgs. n. 104/2010, CPA) consiste essenzialmente in un accertamento disposto al fine di completare la conoscenza dei fatti che non siano desumibili dalle risultanze documentali; mentre la consulenza tecnica (art. 67 CPA) si estrinseca in una valutazione di situazioni da utilizzare ai fini della decisione, dall'oggetto non meramente ricognitivo e circoscritto a un fatto specifico, e la cui soluzione implica specifiche cognizioni tecniche (Conferma della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, sez. III, n. 116/2014).