(massima n. 1)
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo, la disciplina prevista nell’art. 31 della L. n. 392 del 1978 (diritto del conduttore al ripristino del contratto ed a determinati rimborsi, ovvero al risarcimento del danno) per l’ipotesi in cui il locatore, nel termine di sei mesi dall’avvenuta consegna, non abbia adibito l’immobile alla destinazione prevista dalla legge (artt. 27 e 29) e posta a base del recesso, presuppone esclusivamente il fatto della disponibilità dell’immobile comunque conseguita, anche attraverso il rilascio spontaneo da parte del conduttore a seguito del recesso esercitato dal locatore.