(massima n. 1)
Per l'art. 64 comma 1 del D.Lgs. n. 104/2010 spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilitā riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, e pertanto, nelle ipotesi di responsabilitā della P.A., l'onere di provare il danno subito spetta al privato che si ritiene danneggiato, il quale č il soggetto che dispone dei relativi elementi, senza che sia applicabile il metodo acquisitivo da parte del Giudice.