(massima n. 1)
Ai fini della legittimità di un atto amministrativo fondato su di una pluralità di ragioni, fra loro autonome, è sufficiente che anche una sola fra esse sia riconosciuta idonea a sorreggere l'atto medesimo, mentre le doglianze formulate avverso gli altri motivi devono ritenersi carenti di un sottostante interesse a ricorrere, giacché in nessun caso le stesse potrebbero portare all'invalidazione dell'atto. In virtù dei principi generali che presiedono alla valutazione delle risultanze istruttorie, enunciati dall'art. 116 c.p.c. e dall'art. 64 D.Lgs. n. 104/2010, deve ritenersi ben possibile valutare gli elementi emersi durante un procedimento penale, a prescindere dal riconoscimento di un giudicato facente stato nel presente giudizio.