(massima n. 1)
In materia di giurisdizione risarcitoria è di regola la parte privata a conoscere i fatti relativi ai danni subiti e ad essere quindi in grado di provarli. Infatti, spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni. In base al noto criterio della "ragione più liquida", una causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se subordinata in termini logici.