(massima n. 1)
In ipotesi di preliminare di compravendita immobiliare, stipulato dal promissario acquirente per sé o per persona da nominare, la circostanza che quest'ultimo provveda a tale nomina dopo la scadenza del termine all'uopo fissato, in esecuzione di un patto di cessione del contratto cui sia rimasto estraneo il promittente venditore, non è di per sé ostativa a che il soggetto nominato assuma i diritti (e gli obblighi) nascenti dal contratto stesso, e, quindi, abbia la possibilità di chiederne l'esecuzione in forma specifica a norma dell'art. 2932 c.c. tenendo conto che l'indicata tardività della nomina, quale ragione di decadenza dalla relativa facoltà, non è rilevabile d'ufficio, né deducibile da terzi interessati, ma può essere soltanto eccepita dall'altro contraente, e che, inoltre, il suddetto patto di cessione deve ritenersi efficace qualora risulti un preventivo assenso alla cessione medesima da parte del promittente, ancorché tale assenso non sia ravvisabile nel mero fatto di aver aderito alla riserva di nomina effettuata dal promissario.