(massima n. 1)
Va respinta la domanda di provvedimento presidenziale di urgenza qualora il danno derivi dall'imminente scadenza del termine per effettuare un pagamento (20 luglio) e la domanda cautelare sia stata formulata con appello depositato a fine giugno su un'ordinanza di primo grado del mese di febbraio. Considerato, altresė, che č possibile esaminare la domanda cautelare in sede collegiale nella camera di consiglio del 17 luglio 2007, anteriore alla scadenza predetta.