(massima n. 1)
Respinta dal giudice amministrativo, in via definitiva, la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento, adottato dal Ministro della giustizia, di anticipato possesso di un magistrato presso l'ufficio ove lo stesso č stato trasferito cautelarmente in forza di ordinanza adottata dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ed avente efficacia irretrattabile (avendo le Sezioni Unite della Cassazione sia respinto il ricorso proposto dal magistrato interessato avverso di essa, sia affermato, in accoglimento di un ricorso per regolamento preventivo esperito dall'organo di autogoverno e dal Ministero della giustizia, la propria giurisdizione esclusiva in relazione ai provvedimenti siffatti), č inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l'ulteriore ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto nell'ambito del medesimo procedimento giudiziario dal Cons. Sup. Magistratura e dal Ministero della giustizia, essendosi tale procedimento concluso con provvedimento integralmente favorevole per i proponenti. (Dichiara inammissibile, Cons. Sup. Mag., 3/8/2012).