(massima n. 1)
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 92, comma 3, e 119, commi 1, 2 e 7, d.lgs. n. 104/2010 (CPA) nei giudizi aventi ad oggetto provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di servizi, stante il dimezzamento di tutti i termini processuali (salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'art. 62, comma 1, e quelli espressamente indicati nello stesso art. 119), in caso di mancata notifica della sentenza, il termine per la relativa impugnazione č di tre mesi dalla pubblicazione.