(massima n. 1)
Nel giudizio amministrativo l'appello può essere definito in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), anche se non sono decorsi i termini per la costituzione delle parti, in quanto l'osservanza della garanzia del contraddittorio risulta assicurata dalla rituale notifica del ricorso e dal rispetto del termine dei venti giorni, per la discussione sull'istanza cautelare dall'ultima notifica, concesso ai fini della costituzione delle parti intimate. L'esigenza e l'opportunità della sollecita decisione nel merito di una causa è rimessa dal Legislatore al prudente apprezzamento dei Giudice e non alla volontà delle parti per cui, ai fini della decisione in forma semplificata in esito all'udienza cautelare, non è necessario che siano consumati i termini per la costituzione degli appellati. Il contraddittorio deve infatti ritenersi rispettato allorché sono presi a parametro di raffronto i termini del giudizio cautelare, che come tale, può sempre essere convertito in giudizio di merito, e non già quelli di quest'ultimo (Conferma della sentenza breve del T.a.r. Lombardia, Milano, sez. IV, n. 3014/2014). La sentenza in forma semplificata, ex art. 60 c.p.a., può essere adottata, sia in primo grado che in appello, anche se non è ancora trascorso il termine previsto all'art. 46 cod. proc. amm. e la parte resistente o la parte controinteressata non si siano costituite. (Conferma Tar Lombardia Milano, sez. IV, n. 3014/2014).