(massima n. 1)
La mancata comparizione delle parti costituite all'udienza in camera di consiglio non può impedire la definizione del giudizio nel merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 c.p.a., con sentenza in forma semplificata, così frustrando, anche mediante eventuali strategie dilatorie, la ratio acceleratoria che presiede all'indicato articolo del c.p.a. e il principio costituzionale, che ne sta a fondamento, della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.). Tale principio trovava applicazione anche prima dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo. (Conferma Tar Lazio Roma, sez. I bis, n. 21265/2010).