(massima n. 1)
Dalla norma dell'art. 60 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) emerge che la preclusione all'assunzione della decisione in forma semplificata deriva in primo luogo dalla circostanza che siano decorsi almeno 20 giorni dall'ultima notificazione del ricorso e dal fatto che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza ovvero regolamento di giurisdizione. La finalitā della norma č quella di consentire la decisione definitiva della controversia solo quando sia appieno realizzato il principio del contraddittorio e consentito alle parti il pieno esercizio del diritto di difesa (Annulla la sentenza in forma semplificata del T.a.r. Campania, sez. II, n. 4781/2015).