(massima n. 1)
La L. 21 luglio 2000, n. 205, nell'estendere all'esecuzione delle misure cautelari (art. 1) "i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all'art. 27, primo comma, numero 4) del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato", e nell'accordare analoghi poteri, per l'esecuzione delle sentenze di primo grado, non sospese dal Consiglio di Stato, in capo ai tribunali amministrativi regionali (art. 10) ha, da un lato, conferito concretezza alla nozione di esecutività delle pronunce giurisdizionali del giudice amministrativo (anche indipendentemente dal passaggio in giudicato), e ha, dall'altro, mutato la connotazione originaria della giurisdizione speciale di merito, attribuita al Consiglio di Stato dall'art. 27, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, accostando, all'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato quello, più generale, di dare esecuzione alle pronunce giurisdizionali del giudice amministrativo e, in funzione di ciò, accentuando la natura "esecutiva" del processo ex art. 27, comma 1, n. 4 del testo unico delle legge sul Consiglio di Stato, che, resa esplicita nelle disposizioni contenute nell'art. 21, commi 14 e 15, del testo innovato dell'art. 21 L. n. 1034 del 1971 e nell'art. 33, comma 4 della stessa legge, non può non riconoscersi anche nel caso di decisione d'appello, nel senso che poteri analoghi spettano al giudice amministrativo anche ove si tratti di dare esecuzione alla sentenza di appello, senza che sia necessario (per promuoverne l'esercizio dei poteri ex art. 27 t.u. del 1924) che siano decorsi i termini per la proposizione del giudizio per Cassazione; pertanto, in assenza di una espressa previsione in tal senso, e in vigenza di un generale rinvio alle norme del codice di procedura civile, deve farsi applicazione della regola fissata dall'art. 373 c.p.c., che, al comma 1, espressamente esclude che il ricorso per Cassazione sospenda l'esecuzione della sentenza, attribuendo, eventualmente, allo stesso giudice che l'ha pronunciata, la possibilità di disporre, con ordinanza non impugnabile, "che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione".