(massima n. 1)
La forma scritta ad substantiam è prevista dall’art. 1350 n. 8 c.c. soltanto per quei contratti che originariamente prevedono una locazione di durata superiore ai nove anni e non anche nelle ipotesi previste per le locazioni non abitative dagli artt. 28 e 29 della legge sull’equo canone per le quali il rinnovo alla prima scadenza contrattuale è pur sempre eventuale.