(massima n. 1)
Alle locazioni di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo in corso al momento dellentrata in vigore della legge n. 392 del 1978 non č applicabile lart. 28 legge citata, con la conseguenza che il locatore č legittimato a disdettare senza motivazione; tuttavia, in caso di mancata disdetta, ove si ravvisi la rinnovazione tacita del contratto, la nuova locazione rimane soggetta agli artt. 27, 28 e 29 legge citata, ed ha quindi durata di sei anni con rinnovazione alla prima scadenza in mancanza di disdetta motivata ai sensi dellart. 29 legge citata.