(massima n. 1)
La locazione di un immobile ad uso diverso da quello di abitazione, della durata di sei anni con possibilitą di rinnovo per altri sei qualora manchino le condizioni previste dallart. 29 L. 27 luglio 1978 n. 392 per il diniego di rinnovo, configura un atto di straordinaria amministrazione, al pari della locazione ultranovennale, solo quando raggiunge una tale durata per effetto della preventiva rinuncia del locatore alla facoltą di diniego della rinnovazione del rapporto.