(massima n. 1)
Qualora il promittente venditore abbia stipulato il contratto per sé o per persona da nominare, la scadenza del termine — non perentorio — previsto dall'art. 1402 c.c. per la dichiarazione di nomina (se le parti non abbiano diversamente convenuto), può essere eccepita soltanto dall'altro contraente, nel cui interesse il suddetto termine è previsto.