(massima n. 1)
La regola della presunzione dell’imputazione degli utili extra bilancio ai soci di società di capitali a ristretta base sociale non limita la sua efficacia all’ipotesi in cui la ristrettezza della compagine sociale si verifichi in un solo grado, quando cioè la società di capitali titolare dell’impresa ha soci in numero limitato, ma estende la sua efficacia anche al grado ulteriore, cioè quando, per effetto della partecipazione alla società di capitali titolare dell’impresa di altra società di capitali, che sia a sua volta a ristretta base sociale, per così dire di secondo grado, sia ancora caratterizzata dalla ristrettezza.