(massima n. 1)
Per la misura cautelare monocratica presidenziale ex art. 56 cod. proc. amm., la legge non prevede, né per il sistema processuale appare configurabile, la via di un distinto e autonomo appello, sicché ogni questione di revisione al riguardo va trattata nel medesimo grado della misura stessa, o con lo stesso mezzo o in occasione della conseguente collegiale camera di consiglio (la cui «ordinanza cautelare» potrà semmai, a letterale tenore dell'art. 62 cod. proc. amm., formare oggetto di appello cautelare). (Dichiara inammissibile l'istanza). L'eccezionale misura cautelare monocratica presidenziale prevista dall'art. 56 cod. proc. amm., che deroga - per la dominanza della somma urgenza - ai principi generali di collegialità e di contraddittorio, ha funzione strettamente interinale «prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio» e che il relativo «decreto» è per legge «efficace sino a detta camera di consiglio», che costituisce la giusta sede per l'esame della domanda cautelare. (Dichiara inammissibile l'istanza).