(massima n. 1)
Nel processo amministrativo, ai fini della legittimazione all'intervento volontario di soggetti diversi dalle parti originarie (art. 22 comma 2, L. 6 dicembre 1971 n. 1034), è sufficiente un qualsiasi interesse, anche di puro fatto o morale, anche perché l'interventore, non essendo titolare di un interesse diretto nella controversia, non può assumere una posizione autonoma ma solo aderire alla posizione di una delle due parti principali.