(massima n. 1)
Il principio del doppio grado del giudizio rileva nei confronti di tutte le parti e va di regola rispettato. Secondo l'art. 49, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) il Giudice può non disporre l'integrazione del contraddittorio nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato e non anche quando intenda accogliere il ricorso (Dichiara nulla la sentenza del T.a.r. Campania, Salerno, n. 2395 del 2013).