(massima n. 1)
Nel processo amministrativo l'integrazione del contraddittorio, in base al principio di economia degli atti giuridici ed in particolare processuali, non č richiesta nei casi in cui il ricorso sia manifestamente inammissibile o infondato (art. 49 d.lgs. n. 104/2010, CPA) (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. I ter, 10 marzo 2015, n. 3957).