(massima n. 1)
Nel giudizio amministrativo, in linea di principio, resta ferma la priorità logica della questione pregiudiziale, ma eccezionali esigenze di semplificazione possono giustificare l'esame prioritario di altri aspetti della lite (artt. 49, co. 2, e 74 D.Lgs. n. 104/2010, CPA) (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, sez. II, n. 14142/2015). In ossequio al (superiore) principio di economia processuale, il Giudice Amministrativo può, in concreto, ritenere preferibile esaminare prioritariamente il ricorso principale rispetto a quello incidentale, quanto meno nei casi in cui esso (quello principale) sia palesemente infondato, irricevibile, inammissibile o improcedibile, sulla scorta del paradigma sancito dagli artt. 49, co. 2, e 74 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, sez. II, n. 14142/2015).