(massima n. 1)
La norma del secondo comma dell'art. 32 della L. Tar, che rende non impugnabile la decisione sulla competenza, impedisce che si possa ulteriormente discutere sulla concreta applicazione delle regole di competenza stabilite dall'articolo 2 della stessa legge. Essa non può essere applicata, invece, nell'ipotesi in cui una sezione della sede di capoluogo si è attribuita la cognizione del ricorso sulla base di una funzione di nomofilachia che la legge non le assegna, e di una «opportunità», che ovviamente non può costituire regola di determinazione della competenza. In tal modo è stato violato il principio del giudice naturale precostituito per legge sancito dall'art. 25 della Costituzione, e la pronuncia va classificata come «difetto di procedura» che, ai sensi dell'art. 35 della legge citata, impone l'annullamento della sentenza con rinvio al tribunale amministrativo regionale, che deciderà con la procedura di cui all'art. 32 ed esclusivamente in base alle regole di riparto di competenza.