(massima n. 2)
Ove eccepita, la questione va decisa dal presidente del tribunale con ordinanza motivata non impugnabile e, in ogni caso, non può essere fatta valere in appello come vizio della decisione di primo grado. L'inosservanza delle regole di ripartizione, in definitiva, lungi dall'incidere sul principio costituzionale del giudice naturale, si risolve in una mera irregolarità non deducibile in appello.