(massima n. 1)
Il termine legislativamente fissato per il deposito del ricorso presso la segreteria del giudice adito ha carattere perentorio in quanto, essendo espressione di un principio di ordine pubblico processuale, è sottratto alla disponibilità non solo delle parti, ma anche del giudice, il quale non può disattenderlo o prorogarlo per sopperire all'inerzia dell'interessato.