(massima n. 1)
Un ricorso innanzi al T.A.R. non può essere dichiarato inammissibile perché il suo deposito presso la Segreteria del Tribunale è stato effettuato a mezzo del servizio postale, anziché mediante consegna manuale. Invero, il principio generale, desumibile dall'art. 156 c.p.c., è quello della libertà, o della equivalenza, delle forme degli atti processuali, richiedendosi solo che la forma concretamente adottata sia idonea allo scopo voluto dalla legge; in questa prospettiva, non occorre una norma espressa per legittimare una determinata forma; al contrario, occorre una norma espressa per vietarla, ovvero per renderla obbligatoria escludendo implicitamente tutte le altre. Deve pertanto ritenersi che l'invio a mezzo posta del ricorso giurisdizionale, anche se non è espressamente consentito, non è neppure espressamente vietato, onde il ricorso depositato mediante il servizio postale non può ritenersi inammissibile.