(massima n. 1)
Alla stregua di quanto dispone l'art. 45, comma 3, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), l'adempimento dell'onere del deposito della prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica del ricorso per il destinatario č indispensabile perché la domanda introdotta possa essere esaminata. Infatti, la parte che si avvale della facoltā di cui al comma 2 (ossia del deposito del ricorso senza la prova dell'avvenuta notificazione) č tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si č perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova le domande introdotte con l'atto non possono essere esaminate.