(massima n. 1)
A norma dell'art. 45, comma 3, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) l'onere della prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione del ricorso al destinatario è adempimento indispensabile affinché la domanda introdotta possa essere esaminata, a nulla rilevando che la disposizione citata non preveda una sanzione specifica nel caso in cui l'onere non sia adempiuto, perché già basta il divieto esplicito per il Giudice di esaminare le domande processuali contenute in atti per i quali non sia stato provato il buon esito della notifica al destinatario entro il termine ultimo del passaggio della causa in decisione (Annullamento della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III, n. 3047/2016).