(massima n. 1)
In tema di giudizio di ottemperanza il termine ordinario di 30 giorni dal perfezionamento della notifica dell'appello, previsto dal combinato disposto degli artt. 94 e 45, comma 1, del codice del processo amministrativo, č dimezzato a 15 giorni, per effetto del disposto dell'art. 87, comma 2, del codice per i giudizi "che si trattano in camera di consiglio", tra cui č compreso il giudizio di ottemperanza. Pertanto, il mancato rispetto di detto termine comporta la conseguenza dell'irricevibilitā del ricorso.