(massima n. 1)
Nel processo amministrativo l'ordinanza di integrazione del contraddittorio deve obbligatoriamente contenere il termine perentorio entro cui effettuare le notifiche, ma non anche o non necessariamente il termine per il successivo deposito, essendo al riguardo dettata, nell'art. 45, comma 1 del D.Lgs n. 104/2010 la disposizione generale, che inequivocabilmente impone un termine di trenta giorni per il deposito degli atti notificati.