(massima n. 1)
Il ricorso amministrativo non può essere considerato improcedibile laddove il ricorrente abbia iscritto a ruolo il giudizio col deposito della c.d. "velina" depositando successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 104/2010 l'originale del ricorso notificato.