(massima n. 1)
Nel processo amministrativo telematico, accertata l'irregolarità del ricorso e del deposito in quanto non assistiti, il primo, dalla forma e dalla sottoscrizione digitale, il secondo, dalla modalità telematica, il giudice - ai sensi del comma 2 dell'art. 44 c.p.a. - deve in ogni caso fissare al ricorrente un termine per la sua regolarizzazione nelle forme di legge, termine che, in quanto assegnato dal giudice (e in difetto di diversa previsione), è perentorio (art. 52, comma 1, c.p.a.) e alla cui mancata osservanza segue irricevibilità del ricorso.