(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 44 del Codice del processo amministrativo, nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da una causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. In base a tale norma, quindi, la rinnovazione della notifica può essere ordinata solo se l'esito negativo dipenda da causa non imputabile al notificante.