(massima n. 1)
Nel processo amministrativo impugnatorio la regola generale è che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i vizi (motivi) si correlino strettamente a quest'ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale e funzionale (da accertarsi in modo rigoroso) e ciò in relazione ai dati testuali rinvenibili nelle disposizioni del codice del processo amministrativo, quali l'art. 40, comma 1 lettera b), l'art. 42, comma 2, e l'art. 43 comma 1, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, sez. I bis, 11 marzo 2014, n. 2772).