(massima n. 1)
Il termine per proporre il ricorso incidentale avverso l'ammissione di altro concorrente da una gara decorre, anche nel contesto del rito disciplinato dall'art. 120, c. 2-bis, c.p.a., secondo quanto previsto dall'art. 42, c. 1, c.p.a., dalla notifica del ricorso principale e non dalla conoscenza del provvedimento di ammissione, ferma restando la preclusione all'attivazione di tale rimedio processuale quale strumento per dedurre, in sede di impugnazione della successiva aggiudicazione, le censure riferite alla fase di ammissione.