(massima n. 1)
La sospensione di un processo di tipo civile, quale è il processo amministrativo in forza dell'art. 39 del D.Lgs. n. 104/2010 è possibile solo a condizioni particolarmente rigorose; in particolare, non è sufficiente che il processo civile e quello penale riguardino gli stessi fatti storici, ma è in più necessario un dato normativo, occorre cioè che esista una norma giuridica la quale produca nel processo civile un effetto giuridico collegato al giudicato penale.