(massima n. 1)
Il c.d. effetto espansivo esterno della sentenza di appello sancito dall'art. 336, secondo comma cod. proc. civ. č applicabile al processo amministrativo in virtł del rinvio di cui all'art. 39, comma primo del D.Lgs. n. 104/2010 e, pertanto, in caso di aggiudicazione disposta in mera doverosa esecuzione di sentenza successivamente impugnata, sia l'aggiudicazione, sia il successivo contratto stipulato in esecuzione della sentenza di primo grado, devono ritenersi, in caso di accoglimento dell'appello, automaticamente travolti in applicazione della regola di cui al predetto principio. Il c.d. effetto espansivo esterno della sentenza di appello sancito dall'art. 336, secondo comma cod. proc. civ. č applicabile al processo amministrativo in virtł del rinvio di cui all'art. 39, comma primo del D.Lgs. n. 104/2010 e, pertanto, in caso di aggiudicazione disposta in mera doverosa esecuzione di sentenza successivamente impugnata, sia l'aggiudicazione, sia il successivo contratto stipulato in esecuzione della sentenza di primo grado, devono ritenersi, in caso di accoglimento dell'appello, automaticamente travolti in applicazione della regola di cui al predetto principio.