(massima n. 1)
Anche nel processo amministrativo vige la regola per la quale la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, applicabile al giudizio amministrativo ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 104/2010, per il quale una negativa conseguenza processuale può essere ravvisata quando vi è stata la lesione del diritto alla difesa o si è inciso negativamente sul corretto e spedito andamento del giudizio.