(massima n. 1)
Nell'ambito delle materie soggette ai termini dimidiati ex art. 23 bis L. n. 1034/1971, č riconoscibile l'errore scusabile al ricorrente che non abbia rispettato i termini per la proposizione dell'appello nel caso in cui il Giudice non abbia applicato le regole del relativo rito speciale (nella specie il Tar non aveva depositato il dispositivo della sentenza entro sette giorni dalla camera di consiglio come previsto dall'art. 23 bis).